DIMENSIONI: mt 105x66,5
ANNO DI COSTRUZIONE: 1970
RIADATTAMENTO: 1990 in occasione dei Mondiali di calcio.
CAPIENZA TOTALE: 23486 spettatori
DIMENSIONI: mt 105x66,5
ANNO DI COSTRUZIONE: 1970
RIADATTAMENTO: 1990 in occasione dei Mondiali di calcio.
CAPIENZA TOTALE: 23486 spettatori
REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO
(art. 19 – ter, co. 3, lett. C) del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 introdotto dal decreto del Ministro dell’interno 6 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996 recante “ Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4, co. 2 del D.M. dell’Interno 6 giugno 2005 e successive modifiche recante “Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio”.
STADIO SANT’ELIA – NORME COMPORTAMENTALI
L’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo in occasione dell’evento, comporta l’accettazione del “Regolamento d’uso dell’impianto” e di tutte le norme/disposizioni emanate dall’ “Autorità di Pubblica Sicurezza”, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento
dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione delle disposizioni e sanzioni previste dalla normativa vigente.
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
- Il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi previa sottoscrizione di specifica delega da compilare presso gli uffici della Società (viale La Playa, Cagliari).
- Per l’accesso all’impianto sportivo è richiesto, oltre al titolo d’ingresso, un documento d’identità valido, da esibire a richiesta del personale della società o delle Forze dell’Ordine, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso.
- Lo spettatore ha il diritto – dovere di occupare il posto a lui assegnato.
- Lo spettatore è inoltre a conoscenza che potrà essere soggetto a controlli sulla persona.
- Lo spettatore potrà essere espulso dallo stadio qualora non rispetti o violi il presente regolamento; la società inoltre potrà rifiutare l’ingresso anche in occasione degli incontri successivi.
E’ VIETATO
- Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga.
- Arrampicarsi sulle strutture dello stadio, scavalcare cancelli, balaustre e barriere di ogni tipo.
- Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto.
- Introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, materiale pirotecnico, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto ad offendere.
- Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto che possa arrecare danno se lanciato.
- Introdurre o esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche e religiose, asserzioni
o concetti che incitino all’odio razziale, etnico e religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara. Qualora lo spettatore intendesse esporre striscioni inneggianti ad una squadra, dovrà presentare specifica domanda alla società che verificherà la conformità dello stesso alle disposizioni degli Enti preposti.
- Qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, cori od altre manifestazioni di intolleranza.
- Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografi e, se non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono).
- Determinazione dell’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n° 14/2007 dell’ 8 marzo 2007.
- Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell’art. 6 co. 1, della L. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni, ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso. Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
| 1 | Juventus | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| 6 | Inter | 58 |
| 7 | Roma | 56 |
| 8 | Parma | 56 |
| 9 | Bologna | 51 |
| 10 | Chievo Verona | 49 |
| 11 | Catania | 48 |
| 12 | Atalanta | 46 |
| 13 | Fiorentina | 46 |
| 14 | Siena | 44 |
| 15 | Cagliari | 43 |
| 16 | Palermo | 43 |
| 17 | Genoa | 42 |
| 18 | Lecce | 36 |
| 19 | Novara | 32 |
| 20 | Cesena | 22 |