La Società Cagliari Calcio, rappresentata dal Presidente Massimo Cellino, i tesserati e tutti coloro che lavorano per essa, visto il perdurare della situazione che porta a non vedere più un futuro per via delle difficoltà burocratiche ed il disinteresse collettivo delle istituzioni, invita e chiede a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari-Roma nel rispetto dell’ordine e della civiltà. La Società Cagliari Calcio e i suoi ingegneri reputano infatti la struttura agibile e sicura.
Questo atto, assolutamente pacifico, spinto dal dolore e dalla frustrazione, per difendere il diritto di esistere. Viceversa è giusto prenderne atto.
Il Presidente Massimo Cellino


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IL COMUNICATO - «Il Giudice Sportivo, letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società interessate ed all?Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto ?per l?urgente e grave necessità di tutelare l?ordine pubblico e la sicurezza pubblica? il differimento ad altra data della gara Cagliari ? Roma del 23 settembre 2012; rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata ?in assenza di pubblico? a causa dell?accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l?obbligo di annullare quelli venduti; considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva ?a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell?ordine e della civiltà?.?, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi ?in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse?, ingenerando nella tifoseria ?reazioni emotive inconsulte ed irrazionali?; ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui all?art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell?impedimento alla regolare effettuazione della gara; preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS; visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S., delibera di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre), disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa».
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